Informazioni sul REACH
Title:Le presenti informazioni intendono rispondere a domande che i nostri clienti potrebbero generalmente porsi circa il REACH e i prodotti Swarovski.
INFORMAZIONI GENERALI SUL REACH
Il regolamento (CE) 1907/2006 sulla registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è un regolamento dell’Unione europea entrato in vigore il 1° giugno 2007. Stabilisce una serie di misure volte a limitare l’uso di determinate sostanze chimiche pericolose e disciplina l’esposizione del consumatore a tali sostanze chimiche. Ai sensi del REACH, le aziende che operano all’interno dell’UE sono soggette a diversi obblighi legali, tra cui l’impegno di rispondere alle domande dei consumatori finali sull’eventuale presenza nei prodotti Swarovski di determinate sostanze listate e, in caso affermativo, fornire informazioni sufficienti a consentirne un uso sicuro. Swarovski conosce bene i diversi passi da intraprendere per conformarsi al REACH e agisce di conseguenza.
NOTIFICA RELATIVA A SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI NEGLI ARTICOLI
Se un articolo contiene le cosiddette sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso, il consumatore può richiedere informazioni in merito, il nome della specifica SVHC, nonché informazioni sull’uso sicuro dell’articolo.
Eccezione fatta per gli articoli citati nella “NOTIFICA” qui di seguito, SWAROVSKI NON HA RICEVUTO DA NESSUN SUO FORNITORE L’INFORMAZIONE CHE UN COMPONENTE DI UN ARTICOLO SWAROVSKI CONTIENE SVHC IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE ALLO 0,1% PESO/PESO. TUTTI I PRODOTTI SWAROVSKI SONO SOTTOPOSTI A UN PROGRAMMA DI TEST STATISTICI RAGIONEVOLI, CHE VERIFICA L’ASSENZA IN ESSI DI SVHC IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE ALLO 0,1% PESO/PESO.
Ad ogni modifica dell’elenco SVHC e ad ogni nuova informazione riguardante le SVHC, Swarovski riesamina tempestivamente la sua dichiarazione in proposito.
Swarovski si impegna a limitare attivamente l’impiego di sostanze chimiche dannose in tutti i suoi prodotti. Swarovski vuole mantenere uno stretto controllo sulle sostanze utilizzate e pertanto assume un ruolo guida nel settore fissando i propri rigorosi standard globali per la gestione delle sostanze chimiche. Il nostro programma, denominato CLEAR, e i nostri standard sono obbligatori per tutte le nostre strutture di produzione globali e per tutti i nostri fornitori che fabbricano prodotti Swarovski in ogni parte del mondo. Il REACH fa parte integrante del programma CLEAR ed è costantemente monitorato in ogni sua parte.
Qualora i tuoi interrogativi non venissero trattati adeguatamente, non esitare a contattarci tramite reach.info@swarovski.com
NOTIFICA
Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento 1907/2006/EC REACH, vorremmo informarti che determinate parti movimento dei meccanismi utilizzati negli orologi Swarovski contengono piombo (Pb; N. CAS 7439-92-1) in misura superiore al limite di notifica SVHC pari allo 0,1 % peso/peso. I prodotti, se adibiti all’impiego cui sono destinati, non pongono alcun rischio per la salute.
Tutti i componenti degli orologi Swarovski sono conformi alla direttiva 2011/65/EU sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). I meccanismi degli orologi Swarovski rientrano nell'esenzione dell’allegato III, alla voce 6(c).
ULTERIORI INFORMAZIONI E DOMANDE FREQUENTI
INFORMAZIONI GENERALI SUL REACH
Il regolamento (CE) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è entrato in vigore il 1° giugno 2007. Ai sensi del REACH, le aziende che operano all’interno dell’Unione europea sono soggette a diversi obblighi legali, tra cui l’impegno di fornire informazioni sufficienti su determinate sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti che forniscono. Swarovski conosce bene i diversi passi da intraprendere per conformarsi al REACH e agirà di conseguenza.
COSA STA FACENDO SWAROVSKI PER PREPARARSI AL REACH?
Al fine di garantire l’adeguata preparazione di Swarovski al REACH, il lavoro di attuazione era già iniziato nel 2006. Il nostro team di esperti monitora con grande attenzione il REACH e mette in atto tutte le misure necessarie per garantire una fluida transizione nell’era REACH, evitando così ogni perturbazione inutile in termini di marketing e fornitura di articoli Swarovski.
CHE COSA SONO LE SVHC?
Si definisce sostanza estremamente preoccupante (SVHC) una sostanza chimica (o un componente di un gruppo di sostanze chimiche) per il cui impiego all’interno dell’Unione europea è stata proposta la sottoposizione ad autorizzazione ai sensi del regolamento REACH. Di fatto, l’inserimento di una sostanza nell’elenco SHC da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è la prima fase della procedura di restrizione dell’uso di una sostanza chimica. L’elenco delle SVHC viene periodicamente aggiornato e la versione più recente contenente le sostanze SVHC previste dalla legislazione UE è pubblicato sulla pagina Web dell’ECHA e può essere consultato qui
NOTIFICA RELATIVA ALLE SOSTANZE PRESENTI NEGLI ARTICOLI
Il REACH prescrive che, nel caso di articoli contenenti le cosiddette sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazione superiore al 0,1% peso/peso, il rispettivo fornitore deve fornire al destinatario informazioni tali da consentire l’uso sicuro dell’articolo stesso, tra cui, come requisito minimo, il nome della SVHC contenuta nell’articolo. Tali informazioni sono gratuite. In relazione ai prodotti Swarovski, si veda la nostra dichiarazione precedente.
SWAROVSKI HA REGISTRATO LE SOSTANZE PRESENTI NEL MIO PRODOTTO?
Ove necessario, Swarovski ha registrato tutte le sostanze fabbricate o importate nell’Unione europea. Per sostanze chimiche e articoli la cui origine è l’UE, Swarovski è un utilizzatore a valle. Come tale, abbiamo contattato i nostri fornitori per garantire che le materie prime fondamentali saranno sostenute e che i nostri processi di produzione non subiranno ripercussioni. Non possiamo tuttavia garantire che i nostri fornitori registrino tutti i loro prodotti e tengano conto dei nostri utilizzi. Se dovessero emergere problemi nella nostra catena logistica, Swarovski si adopererà attivamente con i suoi fornitori per risolverli, essendo questo l’interesse comune a tutte le parti implicate.
CHE COS’È UN UTILIZZATORE A VALLE?
Per utilizzatore a valle si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dal produttore o dall’importatore, che ha sede all’interno della Comunità e che, nel corso delle sue attività industriali o professionali, utilizza una sostanza, sia singolarmente che in una preparazione. I distributori o i consumatori non sono utilizzatori a valle.
COME DEVO AGIRE QUALE UTILIZZATORE A VALLE DI ARTICOLI SWAROVSKI?
La valutazione del rischio sull’uso della sostanza chimica in questione svolge un ruolo centrale nel concetto REACH e imporrà scambi di informazioni tra fornitore e utilizzatore a valle. In generale, Swarovski ha un’ottima conoscenza delle applicazioni tipiche dei suoi prodotti da parte dei suoi utilizzatori a valle, se tali articoli sono utilizzati secondo l’uso previsto. Su richiesta, Swarovski chiederà tempestivamente ai suoi utilizzatori a valle tutte le informazioni necessarie, in caso questo si avveri necessario. Attualmente, non è generalmente necessaria alcuna azione immediata da parte tua.
Nel caso in cui i nostri articoli vengano utilizzati in modo contrario a quello per cui sono stati specificamente sviluppati oppure in modi che presumi a noi non noi, vorrai forse comunicarcelo a monte della catena logistica.
COME VENGONO IDENTIFICATE LE SVHC?
Vorremmo informarti che il processo di identificazione delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) segue più fasi:
• Uno Stato membro UE prepara un documento in cui si descrivono in dettaglio i motivi per cui ritiene che una sostanza pericolosa sia “estremamente preoccupante”. Si tratta solitamente di un’attività svolta pubblicamente, ma esclusivamente su iniziativa dell’autorità competente di uno Stato membro.
• L’ECHA raccoglie poi questi documenti e li pubblica sul suo sito web sotto forma di “consultazione” (si veda qui). Tale operazione si ripete più volte nel corso di un anno. Al termine della consultazione, si raggiunge un consenso sull’inclusione o meno di una particolare sostanza sull'elenco SVHC.
DOVE POSSO TROVARE L‘ELENCO PIÙ RECENTE DI SVHC?
Il numero di SVHC aumenta costantemente ed è pubblicato dall’ECHA. L’elenco più recente delle sostanze SVHC previste dalla legislazione UE è pubblicato sulla pagina Web dell’ECHA e può essere consultato qui.